Le configurazioni di CEC devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CEC stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.
I punti di connessione dei soggetti e degli impianti di produzione facenti parte della configurazione di Comunità, devono essere sottesi alla medesima cabina primaria.
Lo Statuto o l'atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:
- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
- i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
- la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale)
- la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti
- il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa
Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell’impresa privata membro della CEC sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.
La Comunità deve inoltre essere proprietaria ovvero avere la disponibilità e il controllo degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
ll ruolo di Referente per una CEC può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.
In alternativa il ruolo del Referente può essere svolto:
- da un produttore, membro della CEC
- da un cliente finale, membro della CEC
- da un produttore “terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica di cittadini conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
FONTE: GSE https://www.gse.it/
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