IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)
Il principio “non
arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH,
cioè “Do No Significant Harm”) nasce per coniugare le politiche di sviluppo con
la tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti finanziati con le
risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali e in
vista del raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.
A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del
Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere
finanziate, nell’ambito dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza
(PNRR), soltanto le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno
significativo” agli obiettivi ambientali introdotto dal Regolamento (UE)
2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia), che introduce un sistema di tassonomia
delle attività ecosostenibili.
Il principio DNSH è quindi uno dei principi trasversali il
cui rispetto deve essere garantito da parte degli Stati membri nell’attuazione
di tutti gli interventi del PNRR. Tale principio ha lo scopo di valutare se una
misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati
dal Green Deal europeo. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento
Tassonomia, si considera che un’attività economica arrechi un danno
significativo:
1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a
significative emissioni di gas a effetto serra;
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un
peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro
previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle
risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi
idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato
ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il
riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso
dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti
energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo,
in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di
durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o
riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo
della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad
eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo
e a lungo termine all’ambiente;
5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se
comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti
nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del
suo avvio;
6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e
degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla
resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e
delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
In fase di attuazione degli interventi PNRR, le
Amministrazioni titolari delle misure devono assicurare che i Soggetti
attuatori realizzino le attività in coerenza con i principi e gli obblighi
specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, in tutto il ciclo vita
della misura.
Le informazioni sulle verifiche da adempiere al fine di
garantire il rispetto del principio DNSH per le singole misure PNRR sono
riportate nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare
danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” da ultimo aggiornata con Circolare
MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 alla quale si rinvia per ogni ulteriore
dettaglio.
In particolare, in
base ai settori di attività economica e per ogni obiettivo DNSH, la Guida
Operativa MEF-RGS individua e descrive gli elementi di verifica da rispettare
in fase ex ante (fase progettuale) e in fase ex post (al termine dei lavori).
Tali elementi sono riassunti in apposite check list allegate alla Guida, che il
Soggetto Attuatore dovrà compilare e presentare in fase di rendicontazione.
FONTE: -- Vademecum "IL PRINCIPIO DNSH E L’ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI NEL PNRR per i Soggetti Attuatori"
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