mercoledì 23 ottobre 2024

IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

 


IL PRINCIPIO “DO NO SIGNIFICANT HARM” (DNSH)

Il principio “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (anche noto come principio DNSH, cioè “Do No Significant Harm”) nasce per coniugare le politiche di sviluppo con la tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti finanziati con le risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali e in vista del raggiungimento degli obiettivi del Green Deal europeo.

A questo scopo il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo Europeo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), soltanto le misure che rispettano il principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. Regolamento Tassonomia), che introduce un sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili.

Il principio DNSH è quindi uno dei principi trasversali il cui rispetto deve essere garantito da parte degli Stati membri nell’attuazione di tutti gli interventi del PNRR. Tale principio ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati dal Green Deal europeo. In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un’attività economica arrechi un danno significativo:

 

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;

3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee o al buono stato ecologico delle acque marine;

4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: - conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; - l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; - lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

In fase di attuazione degli interventi PNRR, le Amministrazioni titolari delle misure devono assicurare che i Soggetti attuatori realizzino le attività in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, in tutto il ciclo vita della misura.

Le informazioni sulle verifiche da adempiere al fine di garantire il rispetto del principio DNSH per le singole misure PNRR sono riportate nella “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” da ultimo aggiornata con Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024 alla quale si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

 In particolare, in base ai settori di attività economica e per ogni obiettivo DNSH, la Guida Operativa MEF-RGS individua e descrive gli elementi di verifica da rispettare in fase ex ante (fase progettuale) e in fase ex post (al termine dei lavori). Tali elementi sono riassunti in apposite check list allegate alla Guida, che il Soggetto Attuatore dovrà compilare e presentare in fase di rendicontazione.

FONTE: -- Vademecum  "IL PRINCIPIO DNSH E L’ANALISI DEI RISCHI CLIMATICI NEL PNRR  per i Soggetti Attuatori"


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