domenica 29 settembre 2013

FOTOVOLTAICO SUI TETTI

Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio, la Soprintendenza deve fornire un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto, e non può limitarsi a una valutazione astratta e generica.
Lo ha chiarito il Tar del Veneto (Sez. II) con la sentenza breve n. 1104/2013 depositata il 13 settembre.
La vicenda
Il ricorrente aveva presentato un progetto di ampliamento dell’edificio residenziale diretto a realizzare una sopraelevazione e il rifacimento del tetto a due falde. Sulla superficie di una falda era stata prevista la collocazione di 30 pannelli fotovoltaici e di 8 pannelli solari termici destinati a fornire acqua calda alle unità abitative.
La Soprintendenza, pur dando parere favorevole al progetto di ampliamento, ha negato l’installazione dell’impianto fotovoltaico “in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all’ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..”. Il provvedimento di diniego della Soprintendenza è stato recepito dal Comune, che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell'ampliamento, ma ha negato l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
Tar: provvedimento generico
Secondo i giudici amministrativi, la valutazione della Soprintendenza, sebbene “espressione di un potere di discrezionalità tecnica”, è tuttavia “del tutto apodittica e generica”. Infatti, nel provvedimento di diniego “non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell’impianto, ma ancora risulta del tutto assente l’individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell’ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione di un impianto la cui ampiezza è, peraltro, circoscritta a soli 40 mq”.
Non è ammissibile una valutazione astratta e generica, non supportata da un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto, osserva il Tar Veneto, che richiama il recente pronunciamento del Tar Campania Salerno (sentenza n. 235 del 28 gennaio 2013), secondo il quale “per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, ….”.
Non basta la semplice visibilità dei pannelli
Tra l'altro, “attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici”.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, il Tar del Veneto ha quindi accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Soprintendenza.

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