sabato 14 marzo 2015

CERTIFICATI BIANCHI - TEE- Le Società di Servizi Energetici (SSE) e le ESCO

Ottenimento  certificati bianchi - TEE

Il ruolo delle Società di Servizi Energetici (SSE) e le ESCO 

Il decreto 28.12.2012, all’art. 7, comma 1, lettera c, definisce le SSE come “società terze operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e loro forme consortili”. 
Al riguardo, la Linea Guida EEN 9/11, all’art. 1 “Definizioni”, riporta: «Società […] che alla data di avvio del progetto4 hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l’offerta di servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione di interventi». Da tale definizione deriva che, per potersi accreditare sul sito del GSE e presentare progetti finalizzati all’ottenimento di TEE, non è necessaria una preventiva esperienza nel campo dell’efficienza energetica, ma è sufficiente che nello statuto della società sia prevista la fornitura di “servizi energetici integrati”. Si consideri inoltre che la definizione succitata impone che la società sia già costituita come SSE al tempo dell’avvio del progetto; ciò significa a rigore che una SSE di recente formazione non può richiedere TEE per interventi realizzati antecedentemente
Spesso le SSE sono presenti sul mercato come ESCO - Energy Service Companies, ossia società di servizi energetici. 
La definizione di ESCO è fornita dal decreto legislativo n. 115/08, all’art. 2 ‘Definizioni’, lettera i): «ESCO»: persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti. L’accreditamento come SSE non implica ovviamente che la società sia configurabile come ESCO e che quindi si possa presentare come tale ai propri clienti. Tra l’altro, esiste una norma specifica, la UNI CEI 11352, dedicata alle ESCO.
nota:
La norma UNI CEI 11352 «Gestione dell’energia Società che forniscono servizi energetici (ESCO) Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti», pubblicata ad aprile 2010, fissa le condizioni generali e fornisce una lista di controllo per la verifica dei requisiti delle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell’efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia dei risultati; descrive le qualità minime di un servizio di efficienza energetica e le capacità (professionali, economiche e finanziarie) che una ESCO deve possedere; fornisce una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO; stabilisce le linee guida a supporto dei clienti nella scelta dei servizi offerti dalle ESCO.

fonte: guida operativa ENEA

agam 03_2015




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